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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI SAVONA
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Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto) varato dal
Consiglio Direttivo Sezionale il 12.06.2006.
Approvato dall’Assemblea dei Soci il 9.12.2006.
Ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 15.01.2007.
COSTITUZIONE E SCOPO
Articolo 1
La Sezione di Savona dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), costituita nel 1932 in base all’art. 21 dello Statuto, ha sede in Savona, Via Pia 8/3bis.
La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi la vita dell’Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell’art. 2 dello Statuto dell’ A.N.A. che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri Soci.
EMBLEMI DELLA SEZIONE
Articolo 2
L’emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto e devono essere conformi ai modelli statutari.
In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale hanno il dovere morale di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto ed i Soci di intervenire.
Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal Consiglio Direttivo Nazionale nel cerimoniale allegato al Regolamento Nazionale.
Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il Consiglio Direttivo Sezionale predispone all’inizio di ogni anno sociale.
L’intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall’art. 4 del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell’alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente Sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.
La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del Consiglio Direttivo Sezionale. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci, di cui almeno uno componente del Consiglio Direttivo Sezionale.
SOCI
Articolo 3
La domanda di ammissione a Socio Ordinario ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, firmata da due Soci Ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all’originale autenticata dal Capo Gruppo..
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.
In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell’ A.N.A.,con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale e partitica, nonché all’uso del nome e dei simboli dell’ A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.
Quanto sopra è riportato sul modulo della domanda di ammissione.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e deve essere comunicata all’aspirante Socio per iscritto.
Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 4
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale su parere favorevole della Giunta di Scrutinio funzionante presso la Sezione, la quale si regola in conformità alle norme stabilite dall’art. 4 dello Statuto e dall’art. 6 del Regolamento Nazionale.
Unitamente alla tessera associativa la Sezione consegna al nuovo Socio le copie dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.
Solo i Soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.
SOCI AGGREGATI
Articolo 5
Possono chiamarsi Soci Aggregati (o Amici degli Alpini) tutti coloro, uomini o donne, che pur non essendo appartenuti alle Truppe alpine, si riconoscono nei valori dell’Alpinità e condividono gli scopi statutari dell’A.N.A.
I soci Aggregati che la Sezione ritiene di riconoscere come tali, su proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di socio ordinario.
La domanda di iscrizione a Soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari o dal Capogruppo. La proposta deve essere motivata. Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali soci aggregati
L’ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.
I soci aggregati, pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.
I soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell’A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche elettive.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l’iscrizione del socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.
Articolo 6
Tutti i Soci Ordinari ed Aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell’ A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli Alpini in servizio.
Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio Ordinario o Aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capo Gruppo.
In ogni caso sarà considerato decaduto il Socio che non avrà provveduto al rinnovo dell’iscrizione entro i termini stabiliti.
ORGANI DELLA SEZIONE
Articolo 7
Gli organi della Sezione sono:
1. – L’Assemblea dei Delegati
2. – Il Presidente della Sezione
3. – Il Consiglio Direttivo Sezionale
4. – Il collegio dei Revisori dei Conti.
5 – La Giunta di Scrutinio
ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Articolo 8
L’Assemblea Sezionale discute e vota, nell’ambito dello Statuto, sulle attività della Sezione.
Essa è convocata:
· in sede ordinaria entro il quindici marzo.
· in sede straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo Sezionale lo giudichino necessario, ne sia fatta richiesta dai Revisori dei Conti oppure quando ne sia fatta richiesta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto dei Delegati.
Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto in segreteria almeno trenta giorni prima della convocazione.
Articolo 9
Le Assemblee sono convocate dal Presidente della Sezione mediante invio di avviso a mezzo posta almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione, contenente l’ordine del giorno, ai Capi Gruppo i quali ne cureranno l’affissione nelle bacheche dei Gruppi e la divulgazione tra i Delegati.
Articolo 10
L’Assemblea Sezionale è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Delegati presenti o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati. L’Assemblea delibera a maggioranza relativa; qualora però il numero dei partecipanti, presenti o per delega, sia inferiore al venti per cento degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Giusto quanto previsto dall’art. 32,2° comma dello Statuto Nazionale, le Assemblee della Sezione sono articolate per Delegati.
Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all’Assemblea un Delegato ogni 10 Soci (dieci) o frazione superiore a 5 (cinque).
All’Assemblea Ordinaria hanno diritto di intervenire i Delegati in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno precedente
I gruppi che non raggiungono i 10 Soci hanno comunque diritto a un Delegato.
Non possono essere delegati all’Assemblea i membri del Consiglio Direttivo Sezionale ed i Revisori dei Conti.
Il Capo Gruppo, purchè non incorra nelle esclusioni di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di Delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro Delegato e nel caso egli sia il solo Delegato da un altro Socio del Gruppo.
Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.
Ogni Delegato può rappresentare 1 (uno) Delegato del suo Gruppo mediante delega scritta.
Articolo 11
L’Assemblea ordinaria viene convocata per discutere ed approvare:
· la relazione morale del Presidente Sezionale
· il bilancio consuntivo e preventivo previa relazione dei Revisori dei Conti
· e le quote sociali per l’anno successivo.
Viene convocata inoltre per eleggere il Presidente Sezionale, il Consiglio Direttivo, la Giunta di Scrutinio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i Delegati all’Assemblea Nazionale (art. 14 dello Statuto).
E’ vietata l’indicazione delle “varie” nell’ordine del giorno dell’assemblea.
Articolo 12
L’Assemblea all’inizio dei lavori nominerà un Presidente ed un Segretario; inoltre, quando dovrà procedere alla nomina delle cariche sociali, nominerà anche la Commissione Elettorale con un Segretario e almeno tre Scrutatori. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano; per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i Soci si dovrà procedere in forma scritta segreta.
Articolo 13
Alla Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria possono presenziare tutti i Soci, ma hanno diritto di voto soltanto i Delegati in regola con il tesseramento dell’anno precedente.
PRESIDENTE SEZIONALE
Articolo 14
Il Presidente Sezionale, scelto tra i candidati, deve essere eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto+1). Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procederà ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.
Il Presidente Sezionale:
– dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
– ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria o straordinaria
amministrazione
– è il garante, nell’ambito della Sezione, dell’applicazione del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale
– convoca e può presiedere le Assemblee Sezionali
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S
– nomina tra i Consiglieri i due Vicepresidenti, di cui uno Vicario
– nomina il Segretario ed il Tesoriere Sezionali
– presiede il Comitato di Presidenza
– convoca e presiede il C.D.S.
– convoca e presiede la riunione dei Capigruppo
– è il responsabile dell’Unità di Protezione Civile della Sezione
– partecipa al Comitato di Redazione del Bollettino Sezionale.
Il Presidente Sezionale ha la firma di tutti gli atti della Sezione; per quelli di carattere amministrativo, economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Tesoriere.
In mancanza del Presidente Sezionale, il Vicepresidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.
In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente Sezionale, sentiti i Vicepresidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile ne riferisce al C.D.S., che conferma, modifica o revoca detto provvedimento.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.) è composto dal Presidente Sezionale e da diciassette Consiglieri Sezionali. Il Consiglio Direttivo Sezionale dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili per altre DUE volte consecutive alla stessa carica.
Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto nell’ordine il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il piu’ giovane di età.
Il Consiglio Direttivo Sezionale si riunisce almeno ogni sessanta giorni, ed allo stesso possono intervenire, senza diritto di voto, i Referenti di Zona, il Coordinatore dell’Unità di Protezione Civile ed il Direttore Responsabile del Bollettino Sezionale.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo Sezionale
– detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale
– approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea
– vigila sulle attività dei Gruppi
– provvede al normale funzionamento della Sezione.
Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare a singoli suoi componenti speciali compiti e può altresì farsi affiancare nella sua opera da altri Soci non facenti parte del Consiglio.
Articolo 17
Quando, per qualsiasi ragione un componente del Consiglio Direttivo Sezionale cessa dalle sue funzioni senza avere compiuto il triennio, subentra al suo posto, con uguale anzianità, il primo dei non eletti dell’ultima Assemblea.
Quando il numero dei Consiglieri risultasse inferiore a dieci, si passa a nuove elezioni.
Articolo 18
Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.
Articolo 19
Ogni Socio può accedere alle cariche Sezionali dopo almeno tre anni di iscrizione consecutivi. Valgono i principi di incompatibilità con le cariche politico-amministrative.
COMITATO DI PRESIDENZA
Articolo 20
E’ istituito in seno al C.D.S un Comitato di Presidenza composto dal Presidente Sezionale, i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Il Comitato di Presidenza interviene nel redigere l’ordine del giorno della riunione del C.D.S. e, su questioni di rilevante importanza proposte dai Consiglieri, le inserisce nell’ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto dell’urgenza dell’argomento.
REFERENTI
Articolo 21
Allo scopo di facilitare ed intensificare i rapporti tra il CDS ed i Gruppi, la Sezione è suddivisa geograficamente in QUATTRO zone: zona Savona 1 (con Vado L. e Spotorno) – zona Valle Bormida 2 (esclusi Bardineto e Calizzano) – zona Levante 3 – zona Ponente 4 (con Bardineto e Calizzano)
Ad ogni Zona è preposto uno o più Referenti nominati fra i componenti del CDS (possibilmente non Vicepresidente).
E’ compito del Presidente Sezionale conferire ufficialmente l’incarico.
I compiti dei Referenti sono essenzialmente di sostegno ai Capigruppo (vedi allegato 1).
REVISORI DEI CONTI
Articolo 22
I Revisori dei Conti, 3 effettivi ed uno supplente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altre DUE volte consecutive alla stessa carica. Essi devono, entro quindici giorni dallo loro nomina, eleggersi un Presidente.
La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di Consigliere.
Articolo 23
I Bilanci consuntivi e preventivi ed i rendiconti finanziari annuali devono essere presentati dai Revisori dei Conti almeno 15 gg. prima dell’Assemblea per l’approvazione dei bilanci stessi.
I revisori dei Conti devono curare che i bilanci di cui sopra siano depositati in segreteria a disposizione dei soci almeno otto giorni prima dell’Assemblea.
GIUNTA DI SCRUTINIO
Articolo 24
La Giunta di Scrutinio, composta da tre membri, ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio Ordinario ed a Socio Aggregato, di accertarne i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.
Le domande devono essere esaminate, normalmente entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della giunta stessa.
Articolo 25
Per le domande di ammissione respinte, il Presidente della Giunta deve inoltrare al Presidente Sezionale un rapporto riservato contenente i motivi della reiezione.
La giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell’iscrizione di ogni singolo Amico degli Alpini (socio aggregato) verificando da chi è proposto e predisponendo , se necessario, una relazione scritta da sottoporre al CDS per i provvedimenti di competenza. La comunicazione della mancata accettazione della domanda di iscrizione quale Amico degli Alpini non deve essere motivata.
Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Delegati ed il nuovo eletto assumerà l’anzianità del sostituito
Articolo 26
E’ dovere della Giunta di Scrutinio di addivenire a verifiche periodiche dei Repertori Soci Ordinari e di quello Soci Aggregati e di trasmetterne le evidenze alla Segreteria.
GRUPPI
Articolo 27
La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha presa l’iniziativa ed ha raccolto l’adesione del numero minimo di soci previsto dall’art. 27 dello Statuto (dieci).
Articolo 28
L’Assemblea di Gruppo deve nominare a scrutinio segreto il Capogruppo e almeno un Segretario Cassiere; appena raggiunto un consistente numero di Soci si dovrà nominare un Consiglio di Gruppo
Articolo 29
Tutte le cariche del Gruppo durano tre anni e sono rieleggibili con le modalità ed i termini previsti dall’art. 15 del presente regolamento.
Articolo 30
Ogni anno tra il 1° Gennaio ed il 28 Febbraio il Capogruppo deve riunire i soci in assemblea per:
q discutere la relazione morale ed il rendiconto finanziario dell’anno sociale scaduto
q discutere e deliberare su argomenti interessanti l’attività di Gruppo
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q determinare la quota sociale di spettanza al gruppo stesso
q eleggere le cariche del Gruppo ( secondo scadenza)
q eleggere i Delegati all’Assemblea Sezionale.
Articolo 31
L’Assemblea di Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capogruppo lo ritenga utile ed opportuno e quando almeno 1/10 dei Soci (con un minimo di cinque) ne facciano richiesta al Capogruppo e per conoscenza al Presidente della Sezione, specificandone il motivo. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso negativo la convocazione sarà fatta dal Presidente della Sezione entro altri quindici giorni.
Articolo 32
L’assemblea di Gruppo è convocata dal Capogruppo mediante invio di avviso ai Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.
Articolo 33
Le comunicazioni dei Gruppi devono essere inviate al Consiglio Direttivo Sezionale entro quindici giorni dall’effettuazione dell’Assemblea annuale.
Ogni anno il Capogruppo deve trasmettere al C.D.S., con la copia del Verbale dell’Assemblea dei Soci approvata, le relazioni morale e finanziaria, l’elenco delle cariche sociali del Gruppo, la situazione numerica dei Soci e degli Aggregati ed nominativi dei Delegati all’Assemblea Sezionale.
Articolo 34
Ogni socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l’attività del Gruppo a cui appartiene.
Articolo 35
Il Presidente della Sezione può sempre, personalmente o a mezzo di un suo delegato, intervenire alle assemblee di Gruppo.
E’ opportuno che Il Referente di zona presenzi alle Assemblee.
Articolo 36
Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un’Assemblea Straordinaria, rispettivamente di Sezione o di Gruppo. Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno due terzi degli aventi diritto, e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Articolo 37
Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduce per oltre un anno, come stabilito, a meno di sei.
BOLLETTINO SEZIONALE
Articolo 38
Il Bollettino della Sezione è chiamato “SEMPRE ALPIN”, nel seguito indicato come Giornalino Sezionale.
E’ compito del Giornalino Sezionale concorrere all’attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto ed in particolare al rafforzamento dell’amicizia tra tutti i Soci, favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile.
All’inizio dell’anno sociale il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile ed il Comitato di Redazione.
Il Direttore Responsabile dura in carica un anno, è rieleggibile e può essere sostituito:
– dietro sua espressa richiesta
– quando il C.D.S. lo ritenga opportuno con provvedimento motivato.
Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.
Il Giornalino Sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci ed agli Aggregati in regola con il pagamento annuale.
Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del Giornale Sezionale.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 39
Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l’interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.
Il presente Regolamento si compone di n. 39 articoli.
SAVONA, 9.12.2006
Redatto da: Accinelli PG., Bertino l., Sogno A., Prampolini D., Perata B.
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
G.Mario GERVASONI